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DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 4 Maggio 2009 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
1^ DIVISIONE
GARE DEL 3 MAGGIO 2009
GARA AREZZO – CROTONE DEL 3 MAGGIO 2009 E RECLAMO SOCIETà CROTONE
- Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali e il reclamo proposto dalla società Crotone,
o s s e r v a
- che prima dell’inizio della gara, mentre i calciatori rientravano negli spogliatoi dopo l’ispezione sul terreno di gioco, il calciatore della società Crotone Galeoto Francesco veniva aggredito dapprima con una manata e successivamente con schiaffi dal calciatore della società Arezzo Bondi Renato Rafael; - che il descritto episodio non veniva rilevato direttamente da alcuno dei soggetti titolari della redazione degli atti ufficiali, ma ricostruito sulla base delle dichiarazioni rilasciate da entrambi i protagonisti dell’episodio al collaboratore della Procura Federale; - che quest’ultimo prontamente recatosi negli spogliatoi ha avvicinato il calciatore del Crotone Galeoto Francesco che stava indossando gli indumenti di gioco, e che a precisa domanda manifestava l’intenzione di partecipare alla gara; - che lo stesso calciatore non veniva poi inserito nella distinta, ma accompagnato all’ospedale per accertamenti; - che in tale sede il medico competente, come da referto allegato agli atti ufficiali, rilevava trauma cranico e cervicale compatibile con la versione dei fatti, comminando una prognosi di giorni cinque; - che nel ricorso presentato nei termini della società Crotone, si lamenta l’alterazione del potenziale tecnico della propria squadra a seguito della mancata partecipazione alla gara del proprio capitano Galeoto Francesco; - che in conseguenza di tale alterazione la gara successivamente disputata sarebbe stata affrontata dai propri calciatori in stato di condizionamento psicologico per l’accaduto, con ciò pregiudicando il risultato finale della gara stessa; - che in conclusione la ricorrente richiedeva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 17/1 del Codice Giustizia Sportiva ovvero la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Crotone ed in subordine la ripetizione della gara; - che dall’esame degli atti ufficiali appare accertata, soprattutto per esplicita ammissione dello stesso, la responsabilità del calciatore Bondi Renato Rafael della società Arezzo; mentre non risulta provato oltre ogni ragionevole dubbio che la mancata partecipazione alla gara del calciatore Galeoto Francesco del Crotone, sia stata conseguenza diretta dei colpi subiti dallo stesso, in quanto il medesimo dopo l’episodio si preparava alla gara indossando indumenti di gioco e si dichiarava disponibile a scendere in campo; - che pertanto, diversamente da quanto accreditato dalla società ricorrente, l’esclusione dalla formazione del predetto calciatore, risulta dettata più da comprensibili motivi di prudenza che da effettiva necessità, anche in considerazione della provata capacità atletica dei calciatori a sopportare nel corso della gara eventi traumatici simili, se non più gravi, di quelli lamentati.- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Crotone confermando il risultato della gara acquisito in campo (Arezzo 4 – Crotone O); - di infliggere al calciatore Bondi Renato Rafael della società Arezzo la squalifica per due gare effettive e l’ammenda di € 1.500,00, anche in considerazione della leale ammissione di colpevolezza da parte dello stesso. - La tassa va addebitata.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETà
AMMENDA
€ 2.000,00 GALLIPOLI CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciavano sul terreno di gioco un gran numero di strisce di carta la cui rimozione provocava ritardo sull'orario d'inizio della gara; per indebita presenza nel recinto di gioco di numerose persone non autorizzate.
€ 1.500,00 JUVE STABIA S.P.A. perchè propri sostenitori introducevano ed accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e petardi; i medesimi posizionati dietro la panchina della squadra avversaria attraverso la rete di recinzione colpivano ripetutamente la relativa copertura, indirizzando verso gli occupanti insulti e sputi.
€ 1.500,00 SAMBENEDETTESE CALCIO SRL perchè propri sostenitori all'inizio del secondo tempo di gara lanciavano bottiglie d'acqua semipiene in direzione di un assistente arbitrale e del portiere della squadra ospite, che venivano sfiorati, ma non colpiti.
€ 1.000,00 PERUGIA CALCIO S.P.A. per indebita presenza nel recinto di gioco di persona non identificata che impartiva disposizioni tecniche ai calciatori, costringendo l'arbitro a sospendere la gara per il suo allontanamento.
€ 1.000,00 TARANTO SPORT S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano ed accendevano due fumogeni che venivano lanciati nel recinto di gioco; gli stessi durante la gara lanciavano verso la panchina della propria squadra numerose bottigliette semipiene, senza conseguenze.
€ 500,00 DELFINO PESCARA 1936 SRL perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere nel proprio settore alcuni petardi.
€ 500,00 POTENZA SPORT CLUB S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore alcuni petardi.
ALLENATORE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
PAGLIARI DINO (VIRTUS LANCIANO 1924 SRL) per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
NAPPELLO UMBERTO (POTENZA SPORT CLUB S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GRITTI MATTEO (JUVE STABIA S.P.A.) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
LAURO MAURIZIO (CESENA SPA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario. CECCARELLI LUCA (HELLAS VERONA F.C. S.P.A.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario. MANGIAPANE BENEDETTO (POTENZA SPORT CLUB S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITà IN AMMONIZIONE (XI INFRAZIONE)
ALFANO GERARDO (CAVESE 1919 S.R.L.) VIALI WILLIAM (CREMONESE S.P.A.) GALARDO ANTONIO (CROTONE S.R.L.) PORCARI FILIPPO (NOVARA CALCIO SPA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITà IN AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)
MONTALTO ADRIANO (CALCIO LECCO 1912 S.P.A.) CECCARELLI LUCA (CESENA SPA) VASTOLA GAETANO (GALLIPOLI CALCIO S.R.L.) STENTARDO ANTONIO (JUVE STABIA S.P.A.) BARTOLUCCI GIOVANNI (PISTOIESE S.P.A.) D’ALTERIO SALVATORE (PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L) CRISTIANO DOMENICO (PRO PATRIA GALLARATESE GB) ROSSETTI LORENZO (RAVENNA CALCIO S.R.L.) ZIZZARI FRANCESCO (RAVENNA CALCIO S.R.L.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITà IN AMMONIZIONE (IV INFRAZIONE)
CAVAGNA MATTEO (AREZZO S.P.A.) FERRARO SALVATORE (BENEVENTO CALCIO S.P.A.) SCOGNAMIGLIO GENNARO (CROTONE S.R.L.) GIORDANO FABIO MARCO (DELFINO PESCARA 1936 SRL) PELUSO MAURIZIO (JUVE STABIA S.P.A.) MORANDI MATTIA (LEGNANO S.R.L.) CALORI SIMONE (PERUGIA CALCIO S.P.A.) DAL RIO LORENZO (PISTOIESE S.P.A.) TURSI DOMENICO (PRO SESTO S.R.L.) PADOIN NICOLA (REGGIANA 1919 S.P.A.) MYRTAJ FLORIAN (SORRENTO CALCIO S.R.L.) RIPA FRANCESCO (SORRENTO CALCIO S.R.L.) GIORGINO DAVIDE (TARANTO SPORT S.R.L.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFRAZIONE)
BEATI NICOLA (AREZZO S.P.A.)BERNINI ANDREA (CALCIO LECCO 1912 S.P.A.)ESPOSITO ANTONIO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)FERRINI FRANCESCO (SAMBENEDETTESE CALCIO SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFRAZIONE)
TOMBESI ALESSIO (NOVARA CALCIO SPA)PAGANI NICOLA CARLO (PERUGIA CALCIO S.P.A.)CUFFA CLAUDIO MATIAS (PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L)PORPORA GENNARO (REAL MARCIANISE CALCIOSPA)DIONIGI DAVIDE (TARANTO SPORT S.R.L.)OSHADOGAN JOSEPH DAYO (VIRTUS LANCIANO 1924 SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFRAZONE)
CARCIONE IMPERIO (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)ROMITO TOMMASO (DELFINO PESCARA 1936 SRL)MAZZOCCO STEFANO (MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.)GHIDOTTI DANIELE (PERGOCREMA 1932 S.R.L.)QUARESMINI ANDREA (PERGOCREMA 1932 S.R.L.)LEBRAN FABIO (VENEZIA S.P.A.)
AMMONIZIONE (IX INFRAZIONE)
PESARESI EMANUELE (CREMONESE S.P.A.)CORESI MATTEO (FOLIGNO CALCIO S.R.L.)TINAZZI FABIO (SAMBENEDETTESE CALCIO SRL)ANDERSON CAVALHEIR ROBERT (VENEZIA S.P.A.)
AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)
NOCERINO ALBERTO (CAVESE 1919 S.R.L.)DI LISO NICOLA (DELFINO PESCARA 1936 SRL)D AMBROSIO DANILO (JUVE STABIA S.P.A.)BACIS MICHELE (MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.)JIDAYI WILLIAM (PADOVA SPA)FINETTI CLAUDIO (PERGOCREMA 1932 S.R.L.)GOTTI MASSIMO (PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L)PONZO PAOLO (REGGIANA 1919 S.P.A.)DI DIO PALMIRO (TERNANA CALCIO S.P.A.)
AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)
ANACLERIO GIUSEPPE (CAVESE 1919 S.R.L.)FILIPPINI ALBERTO (PADOVA SPA)BRAMBILLA MASSIMO (PERGOCREMA 1932 S.R.L.)COZZOLINO GIUSEPPE (POTENZA SPORT CLUB S.R.L.)VALTULINA MARCO (PRO SESTO S.R.L.)LANZARA IVANOE (VENEZIA S.P.A.)
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
CODA MASSIMO (CREMONESE S.P.A.)BREMEC SUAREZ NICOLAS (FOGGIA S.P.A.)GOMES RODRIGUEZ JOAO CLAUDIO (LEGNANO S.R.L.)CARBONE FRANCESCO (PADOVA SPA)STAMILLA ALESSIO (PERUGIA CALCIO S.P.A.)CAMMARATA FABRIZIO (SAMBENEDETTESE CALCIO SRL)LANZONI MATTEO (SAMBENEDETTESE CALCIO SRL)PIPPI RENAN (SAMBENEDETTESE CALCIO SRL)BERTOLI MATTEO (TERNANA CALCIO S.P.A.)
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
SCAPPATICCI GIOVANNI (DELFINO PESCARA 1936 SRL)PECCHIA FABIO (FOGGIA S.P.A.)ROSSI PAOLO (SPAL 1907 S.P.A.)
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scritto il 5-05-2009 da goldphin
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